Art. 1.
(Riconoscimento dei titoli professionali e accesso ai corsi di formazione).

      1. Il comma 15 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», è sostituito dai seguenti:

      «15. I lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari hanno diritto al riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti all'estero che rispondono ai requisiti stabiliti per singole qualifiche professionali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità e le forme del riconoscimento secondo il principio del silenzio-assenso.
      15-bis. I lavoratori comunitari ed extracomunitari hanno diritto di partecipare, a parità di condizioni con i lavoratori italiani, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. Le regioni promuovono specifici interventi diretti a facilitare l'ingresso e l'inserimento dei cittadini extracomunitari nel mercato del lavoro, nonché corsi di aggiornamento rivolti principalmente agli operatori degli enti locali addetti ai problemi dell'immigrazione».

      2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal comma 15 dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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